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R.D. 13/02/1933 n. 215TITOLO VII Disposizioni fiscali Art. 86 Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere, è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il ministero delle finanze, d'accordo col ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di qualità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà seguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre la quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto. Art. 87 Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione di- R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. retta o in concessione delle opere di bonifica di competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile. L'associazione nazionale dei consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo scopo suddetto. Art. 88 Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario. Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori favore dei consorzi, nonché delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati. Art. 89. La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di l. 10, anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari. Art. 90. Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute. Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. TITOLO VIII Disposizioni varie Art. 91. Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte. Nessun risarcimento è dovuto dallo stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere. Art. 92. Il provvedimento di classificazione del comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello stato. Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione. Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel provvedimento di approvazione del progetto e di concessione del sussidio. Art. 93. È consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse. Pei terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostituzione di boschi deteriorati, deciderà il ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento. Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostituzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissati dall'art. 113 del r. Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267. Art. 94. Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato. Gli uffici del genio civile e della milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo che si provvede a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25/06/1865 n. 2359, e a norma dell'art. 67, R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. lettera d) del decreto 9 ottobre 1919 n. 2161. Art. 95. I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versa- re, nella misura richiesta dall'amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione. Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituto apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero del- l'agricoltura e delle foreste. Art. 96. Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono anch'esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'art. 44. Art. 97. All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'autorità militare. Art. 98. Il ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello stato, ricadenti nei comprensori di bonifica di prima categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione. Art. 99. È consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici e assegnati ai comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o posseduti da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la legge 16 giugno 1927 n. 1766. La alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei comuni. Art. 100. I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere. Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere. Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad avere effetto le norme in vigore. Art. 101. L'incremento di valore derivante ai terreni dalla esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi. Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario. Le disposizioni suddette non si applicano allorchè le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica. TITOLO IX Disposizioni particolari, transitorie e finali CAPO I Disposizioni particolari Art. 102. La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati. Art. 103. Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina, contribuisce lo stato con un concorso annuo fis- R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. so ed invariabile di l. 185.685. Art. 104. I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla legge 19 luglio 1906 n. 390, per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del vesuvio dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti di somma e vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulico- forestali, sono a totale carico dello stato. La spesa per le opere della bonifica dei torrenti somma e vesuvio, eseguite da eseguire con i fondi concessi dalla legge 30 giugno 1909 n. 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati. Art. 105. A cura del ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di somma vesuvio. L'intero comprensorio è diviso in due bacini, corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del vesuvio. I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime. Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei due bacini. Art. 106. La manutenzione delle opere eseguite dallo stato nella plaga vesuviana fatta a cura dello stato. Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo stato e per metà dai proprietari interessati. La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto nel precedente articolo. CAPO II Disposizioni transitorie. Art. 107. I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria agli effetti del testo unico 30 dicembre 1923 n. 3256, o di trasformazione fondiaria agli effetti dei regi decreti 18 maggio 1924 n. 753, e 29 novembre 1925 n. 2464, s'intendono senz'altro classificati come comprensori di bonifica ai sensi del presente decreto. Nel termine di un anno, il ministero della agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come comprensori di prima categoria. Tra essi però non potranno essere inclusi comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse. Entro lo stesso termine, il ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere tra i comprensori di bonifica: 1 - i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasforma zione fondiaria a termine della legge 24 dicembre 1928 n. 3134; 2 - i bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del testo unico 30 dicembre 1923 n. 3267; 3 - i comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del titolo ii del presente decreto. |
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